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Con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021:

  1. Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  2. Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza;
  3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, nonché i CPIA, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  4. Le Istituzione Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al covid-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell'Ordinanza n. 1/2021

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  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, è interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
  2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
  3. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 6 gennaio 2021. Clicca sul link seguente per leggere il testo integrale dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020.

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